Voluntary Disclosure

FTA Online News, Milano, 02 Mar 2015 - 10:09

Il voluntary disclosure è un provvedimento relativo al rientro di capitali costituiti o detenuti illegalmente all’estero. Nato negli Stati Uniti negli anni '90, è tornato d'attualità nelle proposte normative sull’emersione dei capitali promosse da vari Paesi europei.

Negli ultimi anni l’OCSE ha attivato una serie di iniziative sul tema: nell’Offshore Voluntary Disclosure – Comparative analysis, guidance and policy advice, del 2010, ha sottolineato l’efficacia dei programmi di collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, comportando notevoli risparmi in termini di contenzioso. Secondo l’OCSE, un’efficace voluntary disclosure deve rappresentare un’opportunità, fornendo ai contribuenti incentivi sufficienti a incoraggiare l’adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo. Nel 2013 l’OCSE è tornata sull’argomento in modo ancor più incisivo, con il progetto BEPS (base erosion and profit shifting), per contrastare lo spostamento di base imponibile verso Paesi a bassa fiscalità da parte di società multinazionali, introducendo un nesso di causalità più marcato tra persone fisiche e giuridiche e luogo di produzione del valore.

In Italia il voluntary disclosure è stato recepito inizialmente nel D.L. 4/2014. Successivamente è stato regolato dalla L.186/2014, pubblicata nella G.U. il 17/12/2014, n. 292, e in vigore dal 01/01/2015. Sotto il profilo applicativo si è ancora in attesa del provvedimento attuativo che potrà risolvere i numerosi dubbi interpretativi, si fa attualmente riferimento alla. La filosofia di questa normativa si presenta in modo profondamente diversa rispetto a quella che ha permeato i precedenti provvedimenti finalizzati al rientro dei capitali detenuti all’estero. Il Legislatore ha individuato un approccio analitico e non forfettario (con deroghe particolari per i patrimoni light o conti pocket), abbandonando la natura premiale delle precedenti sanatorie (i precedenti scudi fiscali, che di fatto rappresentavano una sorta di condono.

Attraverso questa norma, il contribuente ha tempo fino al 30 settembre 2015 per autodenunciarsi all'Agenzia delle Entrate, aderendo ai contenuti di un apposito invito al contradditorio emesso in applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 218/1997 (comma 1, lettera b). La collaborazione volontaria consiste nell’indicazione spontanea di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute all’estero, corredata dagli elementi e dalle informazioni utili, afferenti tutti i periodi d’imposta per i quali non siano ancora spirati i termini per l’accertamento o la contestazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi. Dovrà poi pagare quanto evaso al fisco italiano in un'unica soluzione o al limite in tre rate. La norma consente quindi a chi ha esportato illegalmente capitali all’estero di sanare la propria posizione (anche sul fronte penale) pagando le imposte dovute e le sanzioni in misura ridotta.

Per le attività finanziarie non eccedenti il valore di 2 milioni di euro per esercizio fiscale (i cd. conti pocket) è possibile determinare il valore delle imposte dovute secondo un criterio forfettario, in alternativa al calcolo analitico: viene dunque calcolato un rendimento finanziario nella misura del 5% del valore complessivo del patrimonio alla fine dell’anno, sul quale si applica l’aliquota del 27%.

A differenza dai precedenti scudi fiscali, la regolarizzazione dovrà essere totale e non parziale e potrà avvenire solo tramite professionisti, sebbene il calcolo finale dell’operazione avverrà a cura dell’Agenzia delle Entrate, che sarà destinataria di tutta la documentazione. Oltre al versamento di tutte le imposta sottratte al Fisco, dovranno poi essere versate le relative sanzioni (per omessa dichiarazione e per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale) e gli interessi maturati.

Le sanzioni “base” sono così determinate:
- attività in Paesi black list: 5% dal 2004 al 2007; 6% dal 2008 al 2013; ma se il Paese ha firmato l'accordo le sanzioni si applicano nella misura del 3% per tutti gli anni;
- attività in Paesi non black list: 3% per tutti gli anni.
Se le attività sono detenute in Paesi non black list, le sanzioni si applicano dal 2009. Aderendo all'atto di contestazione entro i termini del ricorso (60 giorni), le sanzioni già dimezzate (o ridotte del 25%) sono ulteriormente ridotte a un terzo.


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